REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA: PARTE 2

REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA: PARTE 2

Il 2 ottobre 2020 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rilasciato una circolare (n. 37) per chiarire i punti salienti di Easy Free Back: il nuovo sistema semplificato per reintrodurre in franchigia la merce resa in UE precedentemente esportata a seguito di transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme e-commerce.

Grazie a questa procedura semplificata, le Dogane agevolano le attività degli Uffici Doganali impegnati a gestire un grande numero di operazioni di tutte le merci esportate, poi rifiutate e infine da reintrodurre nel territorio UE.

L’obiettivo di Easy Free Back è quello di velocizzare l’iter amministrativo e burocratico per autorizzare la reintroduzione in franchigia adeguando i controlli.

In base all’art. 203 del CDU, il diretto interessato può richiedere l’esenzione del dazio per le merci che rientrano nel territorio doganale entro 3 anni dalla data di rilascio/esportazione.

La procedura “in franchigia” deve essere autorizzata e le merci, prima del rientro, devono essere controllate.

La circolare rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce in pochi punti quali sono le condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione:

  • possedere l’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” e per “destinatario autorizzato transito”;
  • numero minimo di 100 reintroduzioni di beni in franchigia nell’ultimo mese;
  • sistema di controllo attivo nell’azienda e di gestione con software specifici di scritture contabili e commerciali;
  • il dichiarante di reintroduzione e in export deve essere la stessa persona;
  • sistema di tracciabilità di ogni prodotto tramite codice univoco;
  • possesso del codice EORI;
  • consentire all’Ufficio delle Dogane l’accesso, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma market place entro cui vengono svolte le transazioni commerciali.

Una volta ricevuta la richiesta, l’Ufficio delle Dogane di competenza territoriale avvierà il processo di verifica esaminando tutti i requisiti necessari. Appena conclusasi questa fase, invierà alla Direzione centrale entro 10 giorni una relazione in cui spiega se accoglie o meno la richiesta.

La Direzione potrebbe chiedere ulteriori chiarimenti prima di ogni rilascio o effettuare controlli, anche presso la persona autorizzata, tramite verifiche periodiche trimestrali.

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