Il tema delle esportazioni di vaccini anti Covid-19 (comprese le cosiddette banche di cellule madri e di riproduzione) è di strettissima attualità, e per questo è in vigore, dal 13 marzo, il Regolamento di esecuzione UE 2021/442.
Per orientarsi fra le norme, l’ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) ha pubblicato un’utile lista di FAQ: fra le altre, è molto utile quella che riguarda le procedure doganali. Qui di seguito una sintesi dei punti salienti.
Operazioni interessate
Sono le esportazioni di merci dell’Unione sottoposte ai regimi dei codici 10/00 e 11/00, e a merci non unionali riesportate, sottoposte ai regimi doganali del codice 31. Sono quindi escluse tutte le altre transazioni, comprese quelle di merci vincolare al regime di perfezionamento passivo e di transito interno.
Merci in temporanea custodia
Se le merci in custodia temporanea sono riesportate direttamente da una struttura di custodia temporanea, non è necessaria una dichiarazione di riesportazione, mentre questa dichiarazione è richiesta se le merci sono state soggette a operazioni di fabbricazione, come il riempimento e il confezionamento all’interno del territorio doganale dell’Unione Europea.
Vendite intrasocietarie
L’autorizzazione all’esportazione è necessaria anche nel caso in cui la filiale/società collegata a un esportatore sia situata in un Paese che rientri nell’ambito geografico di applicazione del Regolamento.
Blocco delle autorità doganali
Le autorità doganali hanno il diritto di bloccare le merci per effettuare dei controlli.
Autorizzazione dell’esportazione
Nella dichiarazione doganale l’autorizzazione all’esportazione deve essere indicata nella casella 44 (documento C089), in cui andrà inserito il numero di autorizzazione. La dichiarazione deve contenere, inoltre, il codice NC specifico per i vaccini e il codice addizionale TARIC per il produttore, che è obbligatorio. Anche se l’esportazione non dovesse riguardare sostanze attive per la produzione di vaccini anti Covid-19: in questo caso va indicato il codice TARIC 4599.
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