Nuova circolare doganale N. 16/2024 sul transito doganale

Nuova circolare doganale N. 16/2024 sul transito doganale

In seguito alla segnalazione da parte degli operatori economici sulle difficoltà di adesione alle modalità operative previste dalla Circolare N. 10/2024 dell'11 aprile 2024, la Direzione dogane ha emesso la nuova Circolare N. 16/2024, datata 29 maggio 2024, che annulla e sostituisce la citata precedente N. 10.

La nuova circolare introduce ulteriori chiarimenti e direttive sulla corretta compilazione delle dichiarazioni di transito e sulla gestione delle procedure doganali.

La circolare evidenzia la necessità di aderire scrupolosamente alle normative unionali per quanto riguarda i termini di presentazione delle merci, l'identità dei mezzi di trasporto e l'uso dei sigilli, ma permette una gestione più flessibile di alcuni di essi.

In particolare, l'ufficio doganale di partenza è incaricato di controllare i termini di presentazione all’ufficio di destinazione indicati sulla bolla, che possono essere espressi secondo il buon senso e tenendo conto dell’itinerario, mezzo di trasporto e altri fattori: senza interventi di modifica, tali termini si intendono accettati.

Inoltre, la circolare introduce norme specifiche per l'uso dei sigilli, includendo però opzioni di dispensa che possono applicarsi solo in determinati casi e con particolare accorgimenti, previa autorizzazione dell’ufficio doganale. Per i soggetti AEOC e AEOF vi sono maggiori semplificazioni.

In merito all'importanza di indicare in modo preciso le informazioni relative all’identità del mezzo di trasporto per consentire all’ufficio doganale di destinazione di verificare eventuali discrepanze dovute, ad esempio, alla sostituzione del mezzo di trasporto durante il tragitto, la circolare introduce alcune deroghe per le merci trasportate con unità di trasporto multimodale, quali container, casse mobili e semirimorchi o per titolari del regime di transito in possesso dello status di AEOC.

La Circolare N. 16/2024 chiarisce ulteriormente che la mancata conformità con i criteri stabiliti per il vincolo delle merci al regime di transito può portare alla sospensione o revoca delle autorizzazioni per le procedure semplificate, evidenziando la necessità di un’attenta vigilanza doganale basata sul sistema AIDA.

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