Novità dal periodo post transitorio: aggiornamenti Sogedo

Novità dal periodo post transitorio: aggiornamenti Sogedo

Dal 21 gennaio 2025, il periodo post transitorio per i transiti è ufficialmente in vigore, portando importanti cambiamenti normativi che interessano operatori e dichiaranti.
Euro Arpa, con l’aggiornamento di Sogedo (Versione 1.25.002 del 20 gennaio 2025), ha integrato tutte le funzionalità necessarie per gestire i nuovi tracciati e adeguarsi alle disposizioni in vigore.

Ecco un riepilogo delle principali novità introdotte e delle nuove funzionalità disponibili.

Spedizione per ogni export

Una delle modifiche più rilevanti è che, nel periodo post transitorio, ogni esportazione corrisponde a una spedizione. Questo significa che gli articoli di ciascuna spedizione coincidono con quelli della relativa esportazione. Per esempio, selezionando tre esportazioni con cinque articoli ciascuna, il transito sarà composto da tre spedizioni, ognuna contenente cinque articoli.

Alcune conseguenze operative di questa modifica:

  • L’MRN dell’export non si trova più sugli articoli, ma è riportato nei documenti precedenti della spedizione (codice N830).
  • Il destinatario, i documenti di trasporto e il metodo di pagamento devono essere indicati a livello di spedizione, non più di articolo.
  • Gli utenti possono navigare tra le spedizioni utilizzando le frecce in alto a destra nell’interfaccia di Sogedo.

Campi obbligatori

A partire da questa fase, alcuni campi sono diventati obbligatori:

  • Valuta e importo garanzia: per automatizzare l’inserimento, è possibile configurare un importo fisso o un’aliquota nell’anagrafica dell’obbligato o nella matrice. Il software calcolerà automaticamente il valore da garantire. Maggiori dettagli sono disponibili nella relativa FAQ del programma Sogedo.
  • Voce doganale (minimo 6 cifre): la voce doganale è ora obbligatoria. È possibile utilizzare le voci già archiviate a 8 o 10 cifre, oppure inserire manualmente voci a 6 cifre con una descrizione. Le uniche dichiarazioni escluse da questo obbligo sono le TIR senza export.
  • Riferimento UCR o documento di trasporto: deve essere presente almeno uno dei due. Il documento di trasporto può essere indicato in testata o sulle spedizioni, mentre l’UCR può essere indicato in testata, sulle spedizioni o sugli articoli (purché unico per ciascun articolo).

Mezzo di trasporto e sigillatura delle merci

Come indicato nell’avviso ADM del 15 gennaio 2025, sono disponibili due nuovi documenti (66YY e 67YY) che permettono di esonerare rispettivamente dall’indicazione dell’identità del mezzo di trasporto e della sigillatura delle merci. Per ulteriori dettagli, consultate la circolare ADM 16 del 29 maggio 2024.

Sogedo: conformità e supporto

Grazie all’aggiornamento rilasciato il 20 gennaio, Sogedo è ora completamente allineato ai nuovi requisiti normativi, offrendo un’interfaccia ottimizzata per facilitare le operazioni dei suoi utenti.

Per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza tecnica, il nostro team è a vostra disposizione. Contattateci per scoprire come sfruttare al meglio le nuove funzionalità di Sogedo e gestire con efficienza le vostre operazioni doganali nel periodo post transitorio.

TOP