A partire dal primo gennaio di quest’anno sono in vigore i nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi rese e ricevute in ambito comunitario.
Tutte le modifiche, elencate nella Determinazione Prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 dell’ADM e ADE, si applicano quindi agli elenchi riepilogativi a partire dal 1° gennaio (con scadenza della presentazione fissata al 25 febbraio 2022).
Noi di Euro Arpa stiamo lavorando all’aggiornamento dei nostri software dedicati alla gestione dell’Instrastat (WIntra), in modo che siano pronti a inizio febbraio, compatibilmente con la disponibilità dei nuovi tracciati in ambiente di addestramento e delle nuove voci doganali del 2022.
A questo proposito, ecco una sintesi di tutte le novità della Determinazione:
Acquisti beni (articoli 1-2-3)
- Mensili: devono aver superato la soglia di 350.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
- Trimestrali: sono abrogati: sotto la soglia di 350.000 euro non si presenta più l’Intra.
- Stato + Partita Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta: diventano dati facoltativi (non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi)
- Natura della transazione B: è stata aggiunta una seconda cifra da indicare obbligatoriamente se il cliente supera i 20 milioni di euro di scambi all’anno, altrimenti è facoltativa: fare riferimento alla tabella B, presente nell’allegato 11.
- Nomenclatura combinata: possibilità di utilizzare il codice unico 99500000 solo se il valore della spedizione (e quindi la fattura) è inferiore a 1.000 euro.
Acquisti servizi (articolo 4)
- Mensili: come per l’acquisto di beni, devono aver superato la soglia di 100.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
- Trimestrali: sono abrogati, sotto la soglia di 100.000 euro non si presenta più l’Intra.
- Partita Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità di incasso, Paese di pagamento: diventano dati facoltativi e non vengono più rilevati negli elenchi riepilogativi.
Cessione beni (articoli 2-3)
- Paese di origine delle merci: nuovo dato ai fini statistici: obbligatorio per i mensili.
- Natura della transazione B: anche in questo caso è stata aggiunta una seconda cifra da indicare obbligatoriamente se il cliente supera i 20 milioni di euro di scambi all’anno, altrimenti è facoltativa: fare riferimento alla tabella B, presente nell’allegato 11.
- Nomenclatura combinata: possibilità di utilizzare il codice unico 99500000 solo se il valore della spedizione (e quindi la fattura) è inferiore a 1.000 euro.
- San Marino: dichiarazione non più obbligatoria, anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo (secondo l’avviso ADM del 16/12/2021)
Cessione call-off stock (articolo 5)
- Periodicità: segue quella delle cessioni, i dati sono sempre gli stessi.
- Stato + Partita Iva del destinatario: sono entrambi obbligatori.
- Tipo operazione: Fare riferimento alla tabella E presente nell’allegato 11.
- Stato + Partita Iva del nuovo destinatario: obbligatori solo se tipo operazione = “3”.
Per chi volesse ulteriori dettagli, la Determinazione completa e tutti gli allegati aggiornabili sono disponibili a questo link.