Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) sta entrando nella sua fase decisiva. Con l’avviso del 21 ottobre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha confermato che, a partire dal 1° gennaio 2026, il CBAM passerà alla fase definitiva di applicazione prevista dal Regolamento (UE) 2023/956.
Da tale data, gli importatori di merci soggette a CBAM e i loro rappresentanti doganali indiretti dovranno essere in possesso dello status di “dichiarante CBAM autorizzato”. In mancanza di conformità, ADM richiama espressamente i possibili effetti: blocco delle merci in frontiera, rifiuto dello sdoganamento e applicazione di sanzioni.
Successivamente, con l’avviso del 22 ottobre 2025, ADM ha recepito le novità introdotte dal Reg. (UE) 2025/2083, che modifica il quadro CBAM introducendo alcune semplificazioni di rilievo. La prima riguarda l’inserimento dell’art. 2-bis: viene prevista un’esenzione “de minimis” per gli importatori la cui massa netta complessiva annua di merci CBAM non supera la soglia di 50 tonnellate. In questi casi, gli obblighi CBAM non si applicano, ma a partire dal 1° gennaio 2026 l’esenzione dovrà comunque essere dichiarata in bolletta doganale come motivazione di non assoggettamento.
La seconda novità riguarda il nuovo art. 17, punto 7-bis: in deroga all’art. 4 del Reg. 2023/956, se un importatore o un rappresentante doganale indiretto presenta domanda di autorizzazione CBAM entro il 31 marzo 2026, potrà continuare temporaneamente a importare merci soggette a CBAM anche in assenza dell’autorizzazione formale, fino alla decisione dell’autorità competente e comunque non oltre il 30 settembre 2026.
Rimane però fermo l’obbligo di chiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato prima di effettuare importazioni in ambito CBAM oltre la soglia de minimis. Dal 1° gennaio 2026, in dichiarazione doganale sarà sempre necessario indicare il motivo per cui si ritiene di poter importare: possesso dell’autorizzazione, rientro nell’esenzione de minimis, domanda già presentata nei termini, oppure altra specifica causa di esenzione prevista dalla normativa.
Per i clienti Euro Arpa, il CBAM coinvolge solo in parte le funzionalità dei software, ma è un tema che incide in modo diretto sulla corretta compilazione delle dichiarazioni doganali e sui controlli da parte di ADM. Per questo motivo il team di assistenza continua a fornire supporto operativo, in continuità con le precedenti news già dedicate all’argomento, aiutando gli utenti a orientarsi tra le nuove regole CBAM e le relative scadenze.
Euro Arpa continuerà a seguire gli sviluppi normativi sul CBAM e ad aggiornare i propri clienti con comunicazioni dedicate, così da garantire un allineamento tempestivo alle novità che entreranno in vigore da gennaio 2026.