Il CBAM entra nella fase 2: novità e implicazioni per gli importatori UE

Il CBAM entra nella fase 2: novità e implicazioni per gli importatori UE

Con la conclusione del secondo trimestre del 2024, il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell'Unione Europea, introdotto dal Regolamento UE 2023/956, ha completato la sua "fase 1". A partire dal 1° ottobre dello scorso anno, gli importatori dell'UE di merci soggette a CBAM sono stati tenuti a trasmettere, entro il mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, una Relazione ("CBAM report") contenente informazioni dettagliate sulle emissioni incorporate nei prodotti importati.

Cosa cambia con la "fase 2" del CBAM

Dal terzo trimestre del 2024, con l'inizio della "fase 2", viene meno la possibilità di trasmissione "semplificata" della Relazione CBAM. Gli importatori dell'UE, noti come dichiaranti CBAM, sono ora obbligati a trasmettere i valori effettivi delle emissioni. Questi valori devono essere calcolati come tonnellata di CO2 generata per la produzione di una tonnellata di prodotto, seguendo metodologie specifiche indicate all'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773, ossia "basata sui calcoli" o "fondata su misure".

Fino al 31 dicembre 2024, l'uso di queste due metodologie può essere derogato a favore di metodi alternativi, purché questi garantiscano un'analoga copertura e accuratezza dei dati sulle emissioni. È fondamentale, quindi, che il fornitore o produttore extra UE comprenda e segua correttamente l'approccio per calcolare e comunicare le emissioni.

La Commissione Europea ha sottolineato che i dichiaranti devono compiere tutti gli sforzi possibili, proporzionati alle dimensioni dell'azienda e all'entità dei flussi di importazione, per ottenere i dati sulle emissioni effettive dai fornitori. Se questi sforzi risultano infruttuosi, gli importatori devono documentare tutte le azioni intraprese e includere queste informazioni nel "Registro transitorio CBAM", giustificando la mancanza di dati.

Conseguenze e sanzioni per dichiarazioni incomplete

Le dichiarazioni CBAM incomplete o errate possono portare a sanzioni significative, comprese tra i 10 e 50 euro per tonnellata di CO2 non dichiarata. Le autorità nazionali competenti, come il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in Italia, valuteranno i mezzi e le risorse effettivamente impiegate dagli importatori per raccogliere i dati, inclusa la ripetizione degli sforzi e le azioni di follow-up intraprese.

Prepararsi per il futuro con Sogedo

Alla luce di questi sviluppi, diventa cruciale per gli importatori adottare un approccio proattivo nella gestione dei dati sulle emissioni dei fornitori extra UE. In questo contesto, il software Sogedo offre una funzionalità specifica per generare un elenco delle dichiarazioni di importazione contenenti materiali soggetti al CBAM, agevolando così gli importatori nel monitoraggio e nella conformità normativa. Sogedo rappresenta uno strumento indispensabile per tutte le aziende che desiderano gestire efficacemente le proprie obbligazioni CBAM e minimizzare i rischi associati a eventuali sanzioni.

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